Il Governo Draghi vara i decreti di Spadafora: APPROVATA LA RIFORMA COME CAMBIA LO SPORT.
apr 17th, 2021 | By coni | Category: Primo piano, Sport News, Vivere lo Sporttt-magazine_n2_web In extremis il Governo Draghi vara i decreti di Spadafora Abolizione del vincolo, ma non solo: tutte le novità su Associazioni ed Enti Dilettantistici, Registro Sportivo
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20 Altroconsumo 322 • febbraio 2018
I giovani dilettanti non sono liberi di cambiare squadra quando vogliono, per anni. E all’ombra del vincolo, nasce il business di chi chiede soldi per il riscatto.
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APPROVATA LA RIFORMA
COME CAMBIA LO SPORT
In extremis il Governo Draghi vara i decreti di Spadafora
Abolizione del vincolo, ma non solo: tutte le novità su Associazioni ed Enti Dilettantistici, Registro Sportivo Nazionale e le nuove normative sui rapporti di lavoro con i collaboratori
di Alessandro Bastianelli e Giancarlo Guadagnini
Fra i punti salienti della nuova Riforma dello Sport ci sono le norme riguardanti le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché quelle che regolano il lavoro dei collaboratori sportivi. Esse sono state promulgate tramite il Decreto Attuativo dell’Art. 5 della Legge 86/2019, pubblicato in GU il 5 Marzo 2021. La nuova disciplina degli enti e delle associazioni sportive è stata inserita nel Titolo II (artt. 5-11), mentre la parte sul lavoro la troviamo nel Titolo V (artt. 25-42).
Associazioni ed enti dilettantistici La principale novità per enti e associazioni sportive dilettantistiche è rappresentata dall’Art. 5, che ne disciplina la forma giuridica. L’Art.5 rimarca l’obbligo per gli enti sportivi dilettantistici di indicare nella denominazione sociale la “finalità sportiva” e “la ragione o la denominazione sociale dilettantistica”. Rimangono fra le forme associative possibili, la “Società priva di personalità giuridica” e la “Società di capitali”, mentre è fatto espresso divieto alle associazioni sportive di costituirsi come cooperativa. La novità, in tal senso, è la possibilità per le ASD di assumere la forma di “Società di persone” ai sensi del Libro V, Titolo V del Codice Civile. Per le forme associative elencate da questa parte del Codice Civile viene introdotta una novità: la possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione alla distribuzione di dividendi, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Altre forme di sostentamento per le società dilettantistiche potranno essere le “attività secondarie e strumentali”, tutelate dall’Art. 8 se inserite nell’atto costitutivo o nello statuto della società. Inoltre, l’associazione sportiva dilettantistica potrà assumere anche la qualifica di “ente del terzo settore” o “impresa sociale”, qualora persegua attività “senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Proseguendo, l’Art. 6 conferma molte norme statuarie già in vigore, come l’atto scritto di costituzione, la sede legale e l’assenza dei fini di lucro; fra queste, confermato anche l’oggetto sociale che però adesso deve fare riferimento anche alla gestione delle attività sportive, comprese “la formazione, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. L’affiliazione alle federazioni sportive nazionali è ora annuale e si introduce la possibilità di affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo.
Il Registro Sportivo Nazionale Altro aspetto innovativo della riforma è il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che sostituisce quello attualmente tenuto dal CONI. L’iscrizione al Registro certifica la natura dilettantistica dell’associazione sportiva ed è necessario per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura (Art. 2). Questi passaggi sono importanti per tutta la governance sportiva e per il sistema delle sanzioni, anch’esso rivisitato. Viene infatti stabilito che sarà proprio il Dipartimento per lo Sport ad esercitare le funzioni ispettive e di controlli sugli enti, avvalendosi della collaborazione di “Sport e Salute S.p.a.”. In caso di violazione delle disposizioni attualmente vigenti (artt. 5-11) “il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un termine non inferiore a 20 giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti, il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico” (art. 9).
Il lavoro sportivo La nuova regolamentazione del lavoro sportivo nel Titolo V rappresenta la “rivoluzione copernicana” della riforma. La novità sostanziale, che entrerà in vigore da Luglio 2022, è l’equiparazione fra dilettanti e professionisti della figura del “lavoratore sportivo”, individuato come colui che “indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’art. 29”. Questo significa che da Luglio 2022 anche il lavoro presso una società sportiva dovrà essere contrattualizzato nelle forme previste dalla legge (subordinato, autonomo, occasionale) ed accompagnato dal versamento dei contributi all’INPS. Rimane, al contempo, la possibilità di sottoscrivere accordi di “prestazioni sportive amatoriali” fino ad un importo massimo di € 10.000. Questi accordi riguardano le attività residuali, ossia non precedentemente disciplinate dai contratti di lavoro sportivo, e devono avere finalità amatoriali e senza scopo di lucro. Infine, viene codificata anche la possibilità di offrire contratti di apprendistato a giovani sportivi fra i 15 ed i 29 anni (art. 51 co. 1). Si tratta di contratti stipulabili “per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione di secondo grado” e “di alta formazione e di ricerca”.
Abolizione del vincolo formazione atleti Chiudiamo con un’altra piccola rivoluzione dettata dalla riforma, ossia l’abolizione del vincolo sportivo per i dilettanti sancito dall’Art. 51. È ben noto che l’atleta dilettante è obbligato a svolgere attività sportiva esclusivamente per la stessa società dalla firma del primo contratto sino ai 25 anni. L’Art. 51 “dispone che le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta individuate come “vincolo sportivo”, sono eliminate entro il 1° luglio 2022”. Rimarrà il premio di formazione tecnica che le società professioniste devono versare tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile. Infine viene stabilito che le società sportive dilettantistiche devono riconoscere un premio di formazione tecnica tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile.
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